La Corte d’Appello ha recentemente emesso una sentenza riguardante il tragico incidente avvenuto il 16 ottobre 2016 sulla strada provinciale 52, vicino a San Mauro Castelverde, in cui persero la vita Maria Santa Colantoni, 60 anni, e suo padre Carmelo Colantoni, di 87 anni. Durante l’incidente, l’auto su cui viaggiavano finì fuori strada precipitando in un dirupo di venti metri. La Procura aveva sostenuto che il sinistro avrebbe potuto essere evitato se il guardrail presente lungo quel tratto di strada fosse stato conforme alle norme di sicurezza, ritenendo quindi che la responsabilità ricadesse su chi avrebbe dovuto segnalare e far sostituire la barriera metallica.
In primo grado, il tribunale di Termini Imerese aveva condannato per omicidio colposo sia il capocantoniere Antonio Arena che il cantoniere Sebastiano Bottindari, entrambi dipendenti dell’ex Provincia, infliggendo loro una pena di due anni. Tuttavia, in appello, i giudici hanno ritenuto che solo il capocantoniere avesse la responsabilità di segnalare le problematiche relative al guardrail e quindi di prevenire l’incidente. Di conseguenza, Arena ha visto confermata la condanna, mentre Bottindari è stato assolto.
La prima sentenza aveva provocato una dura reazione dei sindacati, che avevano contestato la condanna dei cantonieri, considerandoli ingiustamente colpevolizzati per le carenze infrastrutturali e la mancanza di investimenti sulle strade provinciali. L’assoluzione di Bottindari in appello è stata accolta con soddisfazione dal suo legale, che ha sottolineato la complessità del processo e l’ingiusta pressione subita dal suo assistito, un lavoratore mai coinvolto prima in procedimenti giudiziari.
APPELLO:
La Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal consigliere dott. Calvisi, ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza del 28 marzo, chiarendo le ragioni per cui il cantoniere Sebastiano Botindari è stato assolto per l’incidente mortale del 2016 sulla strada provinciale 52, al km 14.080. Nell’incidente persero la vita Maria Santa Colantoni e suo padre Carmelo Colantoni.
In primo grado, Botindari era stato condannato insieme al capocantoniere Antonio Arena, ma la difesa, guidata dall’avvocato Raffaele Delisi, ha dimostrato che Botindari non era competente per la vigilanza di quel tratto di strada al momento del sinistro. La difesa ha presentato documenti, inclusa una determina dirigenziale, che assegnavano Botindari a un diverso tratto della strada, dal km 16.000 al km 20.000. Questa documentazione, corroborata dalla testimonianza dell’allora dirigente della Provincia, ha evidenziato che la competenza del cantoniere non includeva il tratto in cui avvenne l’incidente.
La Corte d’Appello ha quindi accolto la tesi difensiva, stabilendo che non è stata pienamente provata la responsabilità di Botindari in relazione all’obbligo di garanzia per la manutenzione del guardrail, che si presumeva fosse la causa dell’incidente. Di conseguenza, i profili di colpa contestati non potevano essere attribuiti a Botindari, escludendo ogni sua responsabilità per l’incidente.
L’avvocato Delisi ha espresso soddisfazione per l’esito del processo, sottolineando come la Corte abbia riconosciuto l’estraneità ai fatti del suo assistito, un lavoratore onesto che ha rischiato il licenziamento e di essere ingiustamente ritenuto responsabile della cattiva gestione della viabilità locale. Questa sentenza ha riabilitato l’immagine di Botindari, escludendo qualsiasi negligenza a suo carico.
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